Sul parere reso dalla Soprintendenza in relazione agli immobili vincolati ai sensi della carta della qualità di Roma Capitale
T.a.r. per il Lazio, sezione II-bis, 2 gennaio 2025, n. 47
La regola secondo cui l’atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile trova una eccezione nel caso di pareri vincolanti idonei come tali ad esprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva. Ricorre l’ipotesi di specie in relazione al parere vincolante reso dalla soprintendenza, ai sensi dell’art. 16, comma 10, della carta della qualità di Roma Capitale, che deve essere reso per ogni intervento che interessi l’immobile attinto dal vincolo in esame, anche se riconducibile all’ambito dell’edilizia libera. In materia urbanistica, al di là della sottoposizione a vincolo ex lege degli immobili, sussiste una generale competenza del comune di individuazione di ambiti di tutela in relazione ad esigenze particolari e locali, così da imporre limiti e vincoli più rigorosi o aggiuntivi anche con riguardo a beni vincolati a tutela di interessi culturali ed ambientali, tutelando così il tessuto urbanistico al rispetto dei valori culturali-storico e architettonici, che assumono rilievo come “qualità” dei tessuti ed edifici oggetto di tutela specifica. A tale ambito sono riconducibili i vincoli introdotti dalla carta della qualità di Roma Capitale la quale, nell’incidere sullo strumento urbanistico, costituisce un elemento non prescrittivo del P.R.G., di cui forma parte integrante, introducendo di fatto un vincolo urbanistico.