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Interdittiva antimafia e valenza indiziaria delle relazioni condizionanti.

| Diritto Amministrativo

Consiglio di Stato, sezione III, 25 febbraio 2025, n. 1610

La valutazione dei presupposti dell’interdittiva antimafia - in primo luogo nella sede procedimentale e quindi, a fortiori, in quella processuale - va condotta al di fuori di una prospettiva di tipo rigorosamente causale e deterministico, in cui i tentativi di condizionamento rappresentino la prevedibile (o altamente probabile) conseguenza logica di dati presupposti di fatto, emersi dall’istruttoria prefettizia, per intrecciarsi con valutazioni di ordine soggettivo e latamente fiduciario, tenuto conto che l’effetto diretto e principale dell’informazione interdittiva è rappresentato dalla preclusione per l’impresa interdetta di interfacciarsi con l’amministrazione e di ottenere i vantaggi che derivano dalla instaurazione di rapporti con la stessa. Ai fini dell’esercizio del potere interdittivo, il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa è desunto dai rapporti di frequentazione di coloro che, nell’ambito della stessa, esercitano un potere direttivo, e comunque suscettibile di influenzarne le strategie operative, con personaggi di cui sia stata accertata, o comunque sia ritenuta plausibile l’appartenenza ad una associazione criminale di matrice mafiosa ovvero la condivisione degli scopi e delle metodologie di azione che caratterizzano tale tipologia di sodalizi criminosi.