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Domanda di accesso incidentale e rito applicabile

Comunicazione
| Diritto Amministrativo

T.A.R. per il Lazio, sezione II-bis, 10 marzo 2025, n. 5000

L’istanza di accesso agli atti, ex art. 116, comma 2, c.p.a. fonda una vera e propria domanda autonoma, la cui peculiarità esclude, nonostante la connessione con il ricorso introduttivo del giudizio, l’applicazione dell’art. 32 c.p.a. Pertanto, essa deve essere soggetta al rito camerale dell’accesso, con conseguente dimidiazione dei termini per la costituzione in giudizio. L’autonomia della domanda di accesso in esame, benché spiegata in via incidentale, impone infatti che essa dia luogo ad un autonomo rapporto processuale funzionale e servente il ricorso introduttivo del giudizio principale (quest’ultimo da assoggettarsi ai termini propri del rito che lo riguarda), cosicché i termini dimidiati di cui all’art. 87, comma 2, lett. c), rilevano anche al fine di consentire al ricorrente di acquisire nuovi documenti su cui fondare, nell’ambito del medesimo giudizio, motivi aggiunti propri. (Nella fattispecie in esame, la sezione ha dichiarato irricevibile l’istanza di accesso depositata oltre il termine di 15 giorni dalla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio).